E’ costituita una Associazione denominata “Associazione Nazionale Grossisti Fiori Piante e Affini” o in forma abbreviata ANGROFLORA.
L’Associazione ha sede in Milano, Corso Venezia 49 presso l’Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Milano.
L’Associazione è apartitica.
Art. 2 – DURATA
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 3 – SCOPI
L’Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone di:
rappresentare, difendere e promuovere, in Italia e all’estero, gli interessi economici, sociali e professionali dei suoi Soci, cioè di coloro che lavorano nel settore del commercio all’ingrosso di fiori, piante, affini e relativa filiera;
promuovere le opportune iniziative nei confronti di qualsiasi amministrazione, ente, associazione, organizzazione pubblica o privata;
promuovere lo studio dei problemi economici, giuridici, fiscali, commerciali e sindacali di interesse generale per i Soci nonché quelli di specifico interesse determinando i criteri e gli indirizzi da seguire per la loro risoluzione;
svolgere attività sindacale e di tutela della categoria inclusa la contrattazione del CCNL e della parte integrativa;
svolgere attività informativa sia tra i Soci che negli ambienti economici sullo sviluppo del settore in Italia e nel mondo;
promuovere le opportune iniziative presso gli organismi pubblici e privati per qualificare il settore ed inserirle quindi in manifestazioni di carattere ufficiale attinenti il commercio interno ed estero (fiere, saloni del commercio, ecc.);
promuovere uno scambio di informazioni, sia sul piano nazionale che internazionale, con organismi similari al fine di realizzare iniziative comuni;
adempiere a tutti quegli ulteriori compiti inerenti l’attività associativa deliberati dall’Assemblea.
Art. 4 – SOCI
Possono essere Soci effettivi dell’Associazione le aziende e/o imprese che esercitano come attività prevalente il commercio all’ingrosso di fiori, piante ornamentali e generi affini.
Sono Soci fondatori quelli che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo e coloro che presenteranno domanda di adesione, non respinta dal Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dalla costituzione, ai sensi del successivo art. 5 del presente Statuto.
Possono altresì associarsi in qualità di soci-aggregati-sostenitori, secondo modalità e condizioni deliberate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, i gruppi, consorzi, produttori, enti e società interessati al settore del commercio delle piante e dei fiori e ai mercati pubblici all’ingrosso.
I Soci aderenti-aggregati-sostenitori non hanno diritto all’elettorato passivo e attivo.
Possono essere invitati a partecipare a gruppi di lavoro eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo.
Art. 5 – MODALITA’ DI ADESIONE
Per acquisire la qualità di Socio effettivo occorre presentare domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, sulla quale delibera il Consiglio Direttivo.
La deliberazione viene comunicata all’interessato senza l’obbligo di specificare i motivi in caso di mancata ammissione. Il Socio ammesso dovrà pagare una quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo d’intesa con l’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano e ratificata dall’Assemblea. Il pagamento dei contributi associativi è dovuto all’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano, che si assume ogni onere relativo alla gestione dei servizi, al funzionamento degli uffici ed alle attività dell’Associazione.
La domanda di ammissione a Socio effettivo implica piena conoscenza ed accettazione di tutte le norme del presente Statuto.
Per acquisire la qualità di socio aderente-aggregato-sostenitore occorre presentare al Consiglio Direttivo dell’Associazione specifica richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente o della società interessata.
Il Consiglio Direttivo deciderà sull’adesione fissando modalità e condizioni del contributo sindacale integrativo a loro carico.
Le aziende e/o imprese sia effettive che aderenti-aggregate-sostenitrici sono ammesse nella persona del legale rappresentante o suo delegato.
Art. 6 – QUOTA ASSOCIATIVA E DURATA DELL’ADESIONE
E’ fatto obbligo ai Soci del regolare versamento delle quote associative stabilite.
I Soci si intendono impegnati inizialmente per due anni e successivamente di anno in anno finchè non abbiano inviato regolare lettera raccomandata R.R. di dimissioni, almeno sei mesi prima della scadenza del loro impegno.
Nel caso di cessazione di esercizio il Socio si intende di diritto liberato da qualsiasi impegno verso l'Associazione fermo restando l'obbligo del versamento dell'intero contributo dell’anno in corso.
Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell’Associazione non conserva nessun diritto sul patrimonio sociale ed è tenuto a pagare la quota dell’anno in corso, nè può chiedere parziali rimborsi di quanto già pagato.
L’anno sociale coincide con l’anno solare.
La qualità di Socio si perde per:
a)la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
b)il mancato pagamento dei contributi sociali;
c)la inosservanza delle norme statutarie.
Art. 7 – DOPPIO INQUADRAMENTO
1.Il contestuale inquadramento delle imprese, attraverso le Associazioni costituenti, nell’Organizzazione a carattere generale territorialmente competente ed in quella nazionale di categoria, costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
2.Le Associazioni costituenti curano l’attuazione del doppio inquadramento per effetto del quale l’adesione all’Organizzazione territoriale comporta l’automatica e contestuale adesione a quella di categoria, e viceversa.
dalle quote annuali dovute dalle Aziende associate come effettive sulla cui entità delibera l’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
dalle quote annuali stabilite dal Consiglio Direttivo per i Soci aderenti-aggregati-sostenitori;
da eventuali elargizioni e contributi di sostegno eventualmente decise per iniziative particolari.
L’esercizio dell’Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo redige e sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo entro i termini previsti dal c.c.
Art. 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b)il Consiglio Direttivo;
c)il Presidente;
d)due Vice Presidenti;
e)il Collegio dei Probiviri.
La durata in carica degli organi sociali elettivi di cui ai punti b), c), d), e), è di quattro anni.
Art. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è costituita dai Soci effettivi i quali possono farsi rappresentare da altri Soci, o da propri collaboratori muniti di apposita delega scritta; ciascun Socio non può essere portatore di più di due deleghe.
All’Assemblea possono prendere parte soltanto i Soci in regola con la quota associativa.
I Soci aderenti-aggregati-sostenitori possono partecipare all’Assemblea ma senza diritto di voto.
L’Assemblea ordinaria:
approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e fissa le quote associative;
elegge i membri del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri;
delibera su tutti gli argomenti portati all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea straordinaria:
approva le modifiche dello Statuto
delibera sullo scioglimento dell’Associazione determinandone le modalità.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci effettivi che rappresentino il 51% dei voti; per la validità delle relative delibere è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci effettivi aventi diritto di voto intervenuti e delibera a maggioranza dei voti presenti.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno entro il primo semestre e può essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ciò venga richiesto al Consiglio Direttivo da almeno un numero di Soci effettivi che rappresentino un quarto dei voti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci effettivi che rappresentino il 51% dei voti; per la validità delle relative delibere è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti Soci effettivi che rappresentino più del terzo dei voti e delibera a maggioranza dei voti presenti.
In ogni caso, per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell’Associazione, è sempre necessaria la presenza di almeno i quattro quinti dei Soci e il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti.
L’Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttvio lo ritenga opportuno o ciò venga richiesto al Consiglio Direttivo da almeno un numero di Soci effettivi che rappresentino un quarto dei voti.
I Soci sono convocati in Assemblea mediante lettera circolare o a mezzo fax da spedire almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l’adunanza.
Nei casi urgenti la convocazione può essere fatta anche con un preavviso di soli cinque giorni e a mezzo fax.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’adunanza nonché l’indicazione della seconda convocazione.
Dell’Assemblea è Presidente il Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza un Vice Presidente, oppure un Socio nominato dall’Assemblea.
Il Segretario dell’Assemblea è designato dall’Assemblea medesima.
Le delibere dell’Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, composto da 5 a 20 membri, viene eletto dall’Assemblea che ne determina il numero.
Il Consiglio rimane in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibli per un doppio mandato.
Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente e due Vice Presidenti.
In caso di vacanza di uno o più Consiglieri si procederà alla cooptazione da parte del Consiglio Direttivo.
Qualora si verifichi la contemporanea vacanza di almeno un terzo dei Consiglieri, la loro sostituzione deve essere effettuata dall’Assemblea dei Soci convocata dal Presidente entro un mese dall'avvenuta vacanza.
I Consiglieri così eletti sono rieleggibili e decadono unitamente all’intero Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di compiere tutti quegli atti che reputi opportuni, esclusi quelli riservati all’Assemblea, per il miglioramento dell’Associazione.
Mette in atto tutte le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci.
Al Consiglio Direttivo è altresì demandato:
a) la nomina del Presidente;
b)la nomina di due Vice Presidenti;
c)la deliberazione sui reclami dei Soci;
d)la convocazione dell’Assemblea.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti in carica.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la metà più uno dei Consiglieri presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I Consiglieri che, senza giustificato motivo e per quattro volte consecutive, disertasseso le riunioni del Consiglio, verranno considerari dimissionari.
Le deliberazioni del Consiglio saranno raccolte in verbale firmato dal Presidente e da chi funziona da Segretario della riunione.
Art. 12 – IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un doppio mandato.
Il Presidente ha la legale rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ordinaria e straordinaria ed il Consiglio Direttivo; attua le delibere degli Organi Collegiali.
In caso di assenza o di impedimento i Vice Presidente, o il Vice Presidente appositamente delegato, sostituiscono il Presidente a tutti gli effetti ed in tal caso ne firmeranno gli atti.
Art. 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea nomina tre Probiviri che possono essere eletti anche fra i non soci, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un doppio mandato.
Spetta ai Probiviri intervenire nelle controversie tra i Soci dell’Associazione e, solo nel caso di mancato accordo tra le parti, queste potranno adire a vie legali se lo riterranno necessario.
Nella seduta di insediamento, che dovrà essere indetta dal Presidente dell’Associazione, il Collegio elegge nel suo ambito il proprio Presidente.
La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra nell’ambito dell’Associazione.
Art. 14 – USO DEL MARCHIO, LOGOTIPO E SEGNI DISTINTIVI DELL’ASSOCIAZIONE
Solo l’Associazione ed i suoi Soci hanno il diritto di utilizzare il marchio, il logotipo e gli altri segni distintivi dell’Associazione sulla propria carta intestata, materiale pubblicitario e promozionale ed altri documenti e pubblicazioni.
Tutti i diritti e i privilegi per l’uso dei suddetti marchio, logotipo e segni distintivi dell’Associazione verranno meno a qualsiasi titolo, al momento della cessazione dell’appartenenza all’Associazione.
Art. 15 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria, la quale, sia in prima che in seconda convocazione, dovrà essere costituita da almeno i quattro quinti dei Soci e delibererà con voto favorevole di almeno i due terzi dei voti.
Art. 16 – DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di Associazioni.
Per qualsiasi controversia tra i Soci e l’Associazione che non sia di competenza del Collegio dei Probiviri, viene eletto in via esclusiva dal foro in cui l’Associazione ha sede.